Normativa orizzontale MOCA e sostenibilità ambientale

La sicurezza dei materiali a contatto con gli alimenti

La Normativa orizzontale relativa ai MOCA (Materiale e Oggetti a Contatto con gli Alimenti) ha come riferimento la Legge Quadro Reg. CE 1935/04 con lo scopo di garantirne la sicurezza di tutti i materiali a contatto con gli alimenti.

Quando si parla di MOCA si pensa comunemente agli imballaggi adibiti alla conservazione del prodotto ed alla commercializzazione, ma durante il processo produttivo sono coinvolti anche gli impianti e macchinari che entrano in contatto con l’alimento durante la trasformazione, in quanto potrebbero costituire un pericolo per la sicurezza alimentare.

Ed i MOCA coinvolti sono elencati proprio nell’Allegato 1 del Regolamento Quadro sopra citato. Se diamo uno sguardo al Regolamento, all’Art.1 troviamo il campo di applicazione:

”…. si applica ai materiali e agli oggetti, compresi quelli attivi e intelligenti, allo stato di prodotti finiti:
a) che sono destinati a essere messi a contatto con prodotti alimentari;
b) che sono già a contatto con prodotti alimentari e sono destinati a tal fine;
c) o di cui si prevede ragionevolmente che possano essere messi a contatto con prodotti alimentari o che trasferiscano i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni d’impiego normali o prevedibili”.

La norma quadro fornisce indicazioni generali su:

  • la fabbricazione,
  • i requisiti specifici per gruppi di materiali,
  • il ruolo delle autorità e delle autorizzazioni,
  • l’etichettatura di questi materiali,
  • le dichiarazioni di conformità alimentari
  • la rintracciabilità.

Quest’ultimo requisito viene introdotto all’Art. 17, il quale dispone che venga garantita la rintracciabilità dei MOCA in tutte le fasi dalla produzione alla vendita; tutti gli operatori devono poter provvedere a “…facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l’attribuzione della responsabilità.”. La rintracciabilità è (all’Art.2) “[…]la possibilità di ricostruire e seguire il percorso dei materiali od oggetti attraverso tutte le fasi della lavorazione, della trasformazione e della distribuzione” Come avviene, dunque, per i prodotti alimentari il sistema di rintracciabilità implementato dall’azienda deve consentire di individuare fornitori e clienti cui è stato fornito l’oggetto o materiale. A definire gli obblighi per gli operatori che devono attenersi alle buone norme di fabbricazione, interviene nel 2006 il Reg. CE 2023 che pone l’obbligo di adottare GMP (Good Manufacturing Practices o buone norme di fabbricazione) così definite: “[..] gli aspetti di assicurazione della qualità che assicurano che i materiali e gli oggetti siano costantemente fabbricati e controllati, per assicurare la conformità alle norme ad essi applicabili e agli standard qualitativi adeguati all’uso cui sono destinati, senza costituire rischi per la salute umana o modificare in modo inaccettabile la composizione del prodotto alimentare o provocare un deterioramento delle sue caratteristiche organolettiche;” Le imprese coinvolte nelle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di MOCA devono, pertanto, sviluppare un sistema di gestione della qualità. L’unica fase della filiera esclusa è la produzione delle sostanze di partenza. Ciò si traduce nella documentazione da tenere a disposizione delle autorità competenti, che consiste in:

  • Documenti di supporto: specifiche di composizione dei materiali e dell’approvvigionamento, certificazioni di conformità da parte dei fornitori, ecc.;
  • Documenti operativi: registrazione dei dati di produzione, azioni correttive, formazione, ecc.;
  • Documenti per la rintracciabilità: sistemi per individuare fornitori e clienti, ecc..

Tutta la documentazione prodotta, la scelta delle materie prime, il processo produttivo e le analisi di conformità devono poi sottostare alla normativa verticale specifica per tipologia di materiale. I materiali che non hanno una normativa specifica armonizzata a livello europeo (si veda la plastica, che è normata dal Reg. UE n. 10/2011), si rifanno alla legislazione nazionale, come avviene ad esempio per l’acciaio, il cui rifermento nazionale è il D.M. 21.3.73. Il Decreto Legislativo n. 29 del 2017 definisce la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni della normativa in materia di MOCA, stabilendo specifiche sanzioni amministrative.

Acciaio inox: materiale sicuro e sostenibile

Dalle fasi di studio, progettazione, realizzazione e installazione di impianti di miscelazione di fluidi, Granzotto è in grado di soddisfare tanto la normativa verticale quanto quella orizzontale in materia di MOCA, ponendo particolare attenzione sia ai materiali, sia ai processi produttivi del settore alimentare. Oltre all’attenzione alla normativa inerente alla sicurezza alimentare, al giorno d’oggi argomento di grande interesse ed importanza è la sostenibilità ambientale. La quasi totalità degli impianti Granzotto sono costituiti di acciaio inox, il materiale che meglio risponde ad entrambi i requisiti di sicurezza alimentare e di sostenibilità. L’acciaio è un materiale resistente e duttile ma anche riciclabile, prova ne è il fatto che in Italia, nel 2021, il consorzio RICREA ha rilevato un record di riciclo di imballaggi in acciaio di 390.000 tonnellate (fonte: Ricrea).

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